Autocertificazione

Stralcio dalla circolare dell’Unione dei Comuni Sudtirolesi del 22.03.2001

Con il D.P.R.del 28.12.2000 Nr.445 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.02.2001 Nr 30/L ) tutte le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti documenti amministrativi sono state riassunte in un testo unico. Sono stati contemporaneamente aboliti la legge del 04.01.1968 Nr15 e il D.P.R. del 20.10.1998 Nr 403 (noto come Bassanini /quater). Il testo unico è entrato in vigore il 07.03.2001.
Le variazioni più importanti sono:

Art.74: Violazione dei doveri d’ufficio

Nel testo unico si è conservato lo spirito di riforma del decreto Bassanini, volto alla semplificazione degli iter amministrativi con la possibilità per il cittadino di sostituire alcuni certificati con delle autocertificazioni. È rimasto il principio, secondo il quale il cittadino può continuare a richiedere i certificati alle amministrazioni pubbliche o alle istituzioni autorizzate ad emetterli, queste invece non possono più richiedere al cittadino documenti e certificati, se questi possono essere sostituiti da una autocertificazione, sono già in possesso dell’amministrazione pubblica o debbono essere emessi dall’amministrazione stessa. Le amministrazioni che non rispettano queste nuove disposizioni violano i doveri d’ufficio e ne debbono sopportare le eventuali conseguenze.


Art.19: Semplificazione del procedimento di autenticazione delle fotocopie

Il cittadino può presentare all’amministrazione al posto di un documento originale, sulla copia si fa una dichiarazione che attesta la conformità della copia all’originale. Il procedimento semplificato è applicabile solo ai documenti conservati dall’amministrazione o dalla stessa emessi, per pubblicazioni, titoli di studio o di servizio e per documenti fiscali che debbono essere conservati dal cittadino.
L’autenticazione delle copie tramite la dichiarazione sostitutiva per il cittadino presenta anche un vantaggio economico, in quanto questi non è più tenuto a pagare la tassa della marca da bollo come era prevista ai sensi dell’art.1 del Decreto Ministeriale del 20.08.1992. Per le copie che vengono autenticate secondo la procedura tradizionale la tassa della marca da bollo va ancora pagata.


Art.21 : Autenticazione delle firme

Il Comune non ha più la competenza per l’autenticazione delle firme poste su atti presentati dal cittadino. Ciò vale tanto per le firme poste in calce a domande, quanto per quelle poste in calce alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Il cittadino poi non è più tenuto a far autenticare le firme.
Tuttavia in linea di principio bisogna fare una distinzione:


• Se l’atto firmato (domanda o dichiarazione) è indirizzato all’amministrazione pubblica o ad un’impresa privata, che svolge però un servizio pubblico, l’autenticazione della firma viene considerata compiuta quando si rispetta il procedimento previsto dall’art.38 E.T.
• Se si tratta invece di dichiarazioni dirette a persone private o di domande che riguardano l’incasso da parte di terzi di agevolazioni finanziarie (pensioni, contributi) rimane l’obbligo dell’autenticazione della firma secondo la prassi consueta finora.

Art.46 : Dichiarazioni sostitutive per il certificati

Gli stati di fatto elencati nell’articolo sono tassativi. È nuova invece la possibilità di presentare al posto di un certificato una dichiarazione sostitutiva anche nei casi di fallimento ed in riferimento a procedimenti penali.

Competente